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Le ore di congedo parentale che spettano alla madre

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Due permessi al giorno: Spettano alla lavoratrice che abbia ripreso il lavoro fino al compimento di un anno di età del bambino

Alla lavoratrice madre che abbia ripreso il lavoro, fino al compimento di un anno di età del bambino, spettano due permessi giornalieri di un’ora ciascuno anche cumulabili, definiti per allattamento.

Questi permessi competono indipendentemente dall’allattamento e dal fatto che questo avvenga in modo naturale o artificiale. Essi coincidono con l’inizio o il termine e della giornata lavorativa. Il permesso è di una sola ora quando l’orario contrattuale giornaliero di lavoro risulti inferiore a sei ore. Se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido aziendale, il periodo di riposo è ridotto ad un’ora e può essere frazionabile in due riposi di mezz’ora. Se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore, il permesso giornaliero è di mezz’ora.

La distribuzione dei periodi di riposo deve essere concordata tra datori di lavoro e lavoratrice, tenuto conto delle esigenze aziendali. In caso di disaccordo tra le parti interviene il servizio ispezioni della direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato godimento del permesso in un determinato giorno non è possibile recuperarlo in un giorno successivo.Qualora le ore di allattamento risultino comprese in quelle di uno sciopero a cui la lavoratrice abbia aderito, non è data la possibilità di usufruirne.

Se il lavoro è part-time
In caso di lavoratrice occupata a part-time, il numero e la durata dei riposi per allattamento è determinato secondo le modalità previste per la lavoratrice madre in genere, e cioè: – due riposi di un’ora ciascuno in caso di occupazione giornaliera pari o superiore a sei ore; – un solo permesso di un’ora in caso di occupazione giornaliera per meno di sei ore.
In presenza di un contratto di lavoro di un’ora al giorno, la coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, «pur comportando la totale astensione della lavoratrice dalla attività, non preclude il riconoscimento del diritto al riposo» (circolare dell’Inps. n. 95/2006).

Quando può usufruirne il padre lavoratore dipendente
L’articolo 40 del decreto legislativo n. 151/2002 prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi e del relativo trattamento economico nei seguenti casi:

  1. quando i figli risultano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente esclusa dalla possibilità di avvalersene perchè addetta ai servizi domestici o lavorante a domicilio;
  3. quando la madre risulti lavoratrice autonoma. In questo caso il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la stessa, avedone diritto, non abbia chiesto di fruire del congedo parentale, cioè dell’astensione facoltativa, fino ad un massimo dei sei mesi, nei primi otto anni di vita del bambino.

Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 4293/2008, ha affermato che i riposi spettano al padre lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga.

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