Normativa e impianti per i succhi di frutta
In Europa a regolamentare il settore produttivo riguardante i succhi di frutta e i prodotti analoghi è la Direttiva 2012/12 UE, che è stata recepita dal nostro ordinamento giuridico nel 2014 (D.lgs. 19 febbraio 2014, n. 20).
Fra i contenuti principali della direttiva si ricordano, in particolare:
- Non è consentita l’aggiunta di zuccheri e/o sostanze edulcoranti ai succhi di frutta, pertanto decade la possibilità di scrivere “senza zuccheri aggiunti” in etichetta, perché è implicito che tutti questi prodotti lo debbano essere;
- “Contiene naturalmente zuccheri” è invece una dicitura autorizzata, qualora ciò fosse in riferimento al contenuto naturale di queste sostanze;
- I nettari di frutta possono essere addizionati, negli impianti per la produzione di succhi, di zucchero o miele sino al 20% massimo del prodotto finito;
- Il pomodoro fa parte, di diritto, delle tipologie di “frutta” impiegabili per produrre i succhi;
- In presenza di bevande contenenti due tipi di frutta, sarà necessario specificare in etichetta la denominazione di vendita “succo di A e B” ed elencare gli ingredienti in ordine di importanza;
- Qualora la bevanda fosse costituita da tre o più tipologie di frutta, vige l’obbligo di specificare sull’etichetta del prodotto una dicitura che riporti l’informazione “più tipologie di frutta” o una simile definizione.
A proposito di succhi di frutta, ricordiamo un’importante novità: è finalmente entrata in vigore la normativa in base a cui, nei succhi di arancia, la percentuale minima di questo ingrediente di base viene innalzata dal 12% al 20%. Grazie a questo importante passo in avanti, al consumatore verrà data la possibilità di acquistare un prodotto più sano e naturale.