Decreto Gelli e responsabilità professionale dei medici
La Legge Gelli – Bianco introduzione notevoli novità nel settore dell’assicurazione professionale medici e per il comparto sanitario in generale.
Viene sancito che il medico in caso di colpa ha una responsabilità extracontrattuale qualora lavori all’interno di una struttura sanitaria. Non è rilevante l’inquadramento del medico ai fini dell’attribuzione della responsabilità professionale. Con la responsabilità extracontrattuale il paziente ha 5 anni di tempo per poter citare il medico in giudizio. L’onere della prova spetta al paziente stesso il quale dovrà dimostrare il nesso causale tra l’errore del medico e il danno.
Invece la struttura ospedaliera risponderà sempre in via contrattuale. Ciò comporta che il paziente avrà ben 10 anni di tempo per poter citare in giudizio la struttura ospedaliera. Per quanto concerne l’onere della prova questo cade in capo alla struttura che dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Colpa Grave
Il medico che presta la sua attività in una struttura ospedaliera risponde solo nelle ipotesi di colpa grave a prescindere dall’inquadramento. Quindi se il medico è libero professionista o dipendente o convenzionato ciò non influisce sulla responsabilità sanitaria limitata alla sola colpa grave.
Benché la legge gelli sia entrata in vigore il 01/04/2017 questa ha rimandato a regolamenti attuativi il dettaglio per l’adeguamento delle assicurazioni professionali medici. Tali regolamenti saranno emanati durante l’estate 2017 salvo ulteriori proroghe.
L’Azione Diretta
Con la Legge Gelli – bianco in caso di sinistro si potranno citare in causa direttamente gli Assicuratori della struttura sanitaria o del medico. L’azione diretta fu introdotta molti anni fa nella rc auto.
L’obbligatorietà della polizza professionale
La Legge Gelli-Bianco rende obbligatoria la stipula di un’assicurazione professionale medici per tutti i soggetti facenti parte del comparto sanitario. Quindi dovranno stipulare una polizza rc professionale i dipendenti e i liberi professionisti. Tale obbligo deriva dall’art. 10 della predetta legge.
In definitiva con la legge Gelli – Bianco si è voluto armonizzare il settore della responsabilità professionale dei medici e delle strutture ospedaliere che in precedenza era in balia di sentenze discordanti e di una normativa non univoca.