Armadietti spogliatoio e legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Se si deve arredare lo spogliatoio di un azienda è molto importante sapere che l’attuale normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro impone alcune caratteristiche specifiche per gli armadietti spogliatoio.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), infatti, fornisce alcune disposizioni riguardo l’allestimento degli spogliatoi.
In particolare viene specificato quanto segue:
ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO
[…]
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
[…]
Il testo completo della normativa è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Da queste disposizioni si può vedere che gli armadietti devono prevendere un sistema di chiusura che consenta di tenere in sicurezza le cose che vengono riposte all’interno.
Oltre a questo viene spiegato che, in caso gli addetti svolgano un lavoro durante il quale è possibile sporcarsi, gli armadietti devono consentire di tenere separati gli indumenti utilizzati per quell’attività da quelli di uso quotidiano.
In questi casi è necessario impiegare armadietti spogliatoio dotati di divisorio sporco-pulito, mobili pensati appositamente per soddisfare questa esigenza. All’interno di questi armadi infatti viene fornito un divisorio verticale che serve proprio a tenere separate le due tipologie di vestiti.
Ovviamente, avendo a disposizione spazi molto ampi o dovendo riporre molti indumenti negli armadi si può scegliere di fornire 2 armadietti distinti ad ogni persona.
Oltre a questo è comunque importante ricordare che oltre alla legge per la sicurezza sul lavoro si deve tenere conto anche di altre eventuali normative locali o specifiche del proprio settore.