Gestione delle reti fognarie: cosa dice la legge
La gestione delle reti fognarie e di scarico e l’analisi acque Lecce è regolamentata da un decreto legge applicato a livello nazionale, si tratta del Testo Unico Ambientale Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006. Per ciò che concerne, nello specifico, le normative in tema di scarico e smaltimento degli scarichi idrici, occorre fare riferimento agli articoli dal 100 al 108, i quali chiariscono le procedure di scarico a cui attenersi per scongiurare ogni rischio per la salute e l’ambiente.
L’articolo 100, nello specifico, dispone che gli agglomerati urbani con un numero di abitanti pari o superiore a 2.000 devono disporre di reti fognarie per le acque reflue urbane; viene specificato, inoltre, che gli impianti devono essere realizzati utilizzando le migliori tecniche possibile nel rispetto di un ragionevole esborso economico. La costruzione o l’implementazione dell’impianto deve essere preceduta da un’analisi urbanistica e ambientale, in cui occorre tenere in considerazione le condizioni del sottosuolo, le peculiarità atmosferiche e meteorologiche e le caratteristiche delle acque reflue urbane. L’allegato 5 incluso nel disegno di legge chiarisce i valori fisici, chimici e microbiologici a cui le acque reflue devono attenersi per essere ritenute valide; vengono inoltre specificati i valori di legge accettati in relazione alle emissioni anche se, viene specificato, le singole regioni possono stabilire, nel secondo caso, valori differenti a quelli dell’allegato, ma solo allorché essi impongano dei valori limite più restrittivi rispetto a quelli prescritti dalla legge. In parole povere, le regioni possono rendere i parametri più rigidi, non possono invece ammorbidirli.
La legge stabilisce un’altra questione importante, ovvero che tutti gli scarichi ad esclusione di quelli domestici o ad essi assimilati devono essere tenuti a disposizione di periodici campionamenti; ciò significa che i condotti privati non vengono analizzati per volere di enti o persone fisiche estranee al responsabile stesso del contatore. Inoltre la legge non specifica intervalli di tempo entro i quali il privato è chiamato a effettuare specifici controlli, limitandosi a specificare che è sua spettanza assicurarsi che le acque rispettino i valori di cui all’allegato 5.
L’analisi acque Lecce, dunque, non è vincolato ad un’autonomia provinciale o regionale, bensì è regolamentata a livello nazionale, anche se in alcuni punti, il decreto si presenta lacunoso.